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dichiarazioni di intento

Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole sugli obblighi relativi alle
dichiarazioni d’intento che non dovranno essere annotate, sia dall’emittente
che dal fornitore, in un apposito registro.
La nuova norma non stabilisce più che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Da un punto di vista pratico ciò non ha nessuna rilevanza si dovrà comunque portare a conoscenza del fornitore l’intenzione di avvalersi della facoltà di acquistare beni7servizi senza IVA.Dal canto suo, il fornitore deve indicare in fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
I nuovi adempimenti quindi sono:
a) Per l’esportatore abituale la nuova procedura, dunque, può essere così sintetizzata:
-verifica, in ogni caso, da parte del soggetto interessato dei requisiti per potersi avvalere
delle disposizioni per gli esportatori abituali;
-compilazione della dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello, ed invio della
stessa, telematicamente, all’Agenzia delle entrate;
-acquisizione della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle entrate contenente anche un
numero di protocollo identificativo della stessa;
– sarà ancora necessario, da un punto di vista  pratico, che l’esportatore
abituale invii al fornitore la dichiarazione d’intento e il del numero di protocollo da
inserire in fattura.
b) Per il fornitore dell’esportatore abituale, egli dal primo gennaio 2020 è tenuto,
dunque, alla sola indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione
d’intento che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato, però,
per via telematica, la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate
da parte dell’esportatore abituale.

Organo revisione piccole imprese 2019

Organo revisione piccole imprese 2019

Con l’entrata in vigore dal 16/3/2019 di alcune delle novità contenute nel Codice della crisi d’impresa, aumenta la platea delle piccole e piccolissime società di capitali (c.d. nano imprese) tenute a nominare un organo di controllo o un revisore.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019 (supplemento ordinario n. 6) è stato pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155.

Le novità relative alla liquidazione giudiziale entreranno in vigore il 15/08/2020 mentre quelle relative al Codice Civile ed in particolare il nuovo art. 2477, entreranno in vigore il 16/03/2019.

Nel dettaglio, quest’ultimo introduce la nomina di un organo di controllo o di un revisore se la società ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

Il Legislatore concede nove mesi di tempo per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni e provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo o del revisore.

Per la valutazione del superamento dei parametri bisognerà aver riguardo dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, quest’ultimo oggetto di prossima approvazione.

L’organo di controllo o il revisore nominato entro fine anno dovrà emettere il giudizio sul bilancio dell’intero esercizio 2019. Considerando la numerosità delle società coinvolte e le attività di controllo da effettuare, è opportuno (ove si riscontra di aver superato i limiti su indicati) procedere con la nomina della nuova figura il prima possibile rispetto alla scadenza dei termini.