Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole sugli obblighi relativi alle
dichiarazioni d’intento che non dovranno essere annotate, sia dall’emittente
che dal fornitore, in un apposito registro.
La nuova norma non stabilisce più che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Da un punto di vista pratico ciò non ha nessuna rilevanza si dovrà comunque portare a conoscenza del fornitore l’intenzione di avvalersi della facoltà di acquistare beni7servizi senza IVA.Dal canto suo, il fornitore deve indicare in fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
I nuovi adempimenti quindi sono:
a) Per l’esportatore abituale la nuova procedura, dunque, può essere così sintetizzata:
-verifica, in ogni caso, da parte del soggetto interessato dei requisiti per potersi avvalere
delle disposizioni per gli esportatori abituali;
-compilazione della dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello, ed invio della
stessa, telematicamente, all’Agenzia delle entrate;
-acquisizione della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle entrate contenente anche un
numero di protocollo identificativo della stessa;
– sarà ancora necessario, da un punto di vista pratico, che l’esportatore
abituale invii al fornitore la dichiarazione d’intento e il del numero di protocollo da
inserire in fattura.
b) Per il fornitore dell’esportatore abituale, egli dal primo gennaio 2020 è tenuto,
dunque, alla sola indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione
d’intento che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato, però,
per via telematica, la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate
da parte dell’esportatore abituale.