impresa famigliare, composizione !

Chi sono i famigliari che possono partecipare all’impresa familiare ??

Coniuge: il divorzio spezza il vincolo familiare, la separazione no.

Secondo la Cassazione anche la moglie casalinga che concorra alla produttività dell’impresa (curando, per esempio, la contabilità o la gestione amministrativa) è da considerarsi lavoratore familiare e quindi partecipante dell’impresa.

Non rientra invece all’interno delle prestazioni lavorative che comportano l’applicazione della disciplina dell’art. 230-bis il lavoro domestico derivante dai normali obblighi gravanti sui coniugi.

Parenti entro il terzo grado. Questi possono essere:

Discendenti: figli (sono compresi i figli adottivi e quelli naturali); nipoti (figli di figli) e pronipoti (figli di nipoti)

Ascendenti: genitori; nonni e bisnonni

Collaterali: sorelle e fratelli; nipoti (figli di sorelle e fratelli) e zii.

Affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado. Questi possono essere:

Suoceri; generi e nuore

Cognati e cognate.

dichiarazione d’intento revoca

Revoca o sospensione dichiarazione di intento.

Il cliente (esportatore abituale) potrebbe scegliere, per esigenze interne o per limiti dettati dal plafond disponibile residuo, di sospendere o revocare del tutto una dichiarazione d’intento già presentata.

Entrambe le scelte comportano la semplice comunicazione al fornitore/prestatore della volontà di ricevere una fattura con applicazione dell’IVA, senza alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate o altri adempimenti formali.

Si consigliano sempre comunicazioni a mezzo pec.

Fac – simile di comunicazione revoca

“la dichiarazione d’intento prot. ricezione n.° ………………… viene revocata a decorrere dalla data odierna”

dichiarazioni di intento

Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole sugli obblighi relativi alle
dichiarazioni d’intento che non dovranno essere annotate, sia dall’emittente
che dal fornitore, in un apposito registro.
La nuova norma non stabilisce più che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Da un punto di vista pratico ciò non ha nessuna rilevanza si dovrà comunque portare a conoscenza del fornitore l’intenzione di avvalersi della facoltà di acquistare beni7servizi senza IVA.Dal canto suo, il fornitore deve indicare in fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
I nuovi adempimenti quindi sono:
a) Per l’esportatore abituale la nuova procedura, dunque, può essere così sintetizzata:
-verifica, in ogni caso, da parte del soggetto interessato dei requisiti per potersi avvalere
delle disposizioni per gli esportatori abituali;
-compilazione della dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello, ed invio della
stessa, telematicamente, all’Agenzia delle entrate;
-acquisizione della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle entrate contenente anche un
numero di protocollo identificativo della stessa;
– sarà ancora necessario, da un punto di vista  pratico, che l’esportatore
abituale invii al fornitore la dichiarazione d’intento e il del numero di protocollo da
inserire in fattura.
b) Per il fornitore dell’esportatore abituale, egli dal primo gennaio 2020 è tenuto,
dunque, alla sola indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione
d’intento che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato, però,
per via telematica, la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate
da parte dell’esportatore abituale.